Tredicesima mensilità nel lavoro domestico
Natale è alle porte e per i datori di lavoro domestico è tempo di corrispondere ai propri dipendenti la tredicesima mensilità. Si tratta di un’ulteriore quota di retribuzione, che si somma alle dodici percepite durante l’anno, portando appunto il totale a tredici.
Secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL Lavoro domestico, la 13° mensilità dovrà essere erogata dal datore di lavoro entro il mese di dicembre, in occasione del Natale. L’importo della gratifica natalizia è calcolato in base alla retribuzione globale di fatto; per retribuzione globale di fatto si intende la retribuzione lorda. Per i contratti in regime di convivenza, la 13° dovrà comprendere anche l’indennità di vitto e alloggio. Nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto nel corso dell'anno, la tredicesima va riproporzionata in base al periodo lavorato.
Il rateo tredicesima matura quando nel mese l’assistente familiare sia considerato in forza lavoro almeno per 15 giorni. Lo stesso accade nel caso in cui il lavoratore domestico abbia chiesto un periodo di aspettativa non retribuita: il mese considerato è utile a maturare 1/12 della tredicesima solo se è stato prestato servizio per un periodo pari o superiore a 15 giorni di calendario.
La 13° mensilità matura anche durante le assenze per malattia e infortunio, nei limiti del periodo di conservazione del posto di lavoro.
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