Decreto sicurezza: si fa più impervia la strada per la cittadinanza italiana
Il Decreto Legge 113 del 4 ottobre 2018 coordinato con la legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132 reca, tra le altre, disposizioni in materia di protezione internazionale e immigrazione: queste ultime incidono in particolare sull’acquisto della cittadinanza italiana con modifiche che passano per lo più in secondo piano rispetto all’emergenza creata dall’abrogazione del permesso per motivi umanitari, ma che comportano ripercussioni forse ancor più pesanti.
Tali modifiche, infatti, riguardano cittadini comunitari ed extracomunitari che vivono in Italia da molti anni, spesso ben più di dieci, nella maggior parte dei casi con percorso di integrazione compiuto de facto e nella prospettiva di essere “confermato” ufficialmente con l’acquisto della cittadinanza italiana.
Le attuali modifiche si discostano dai vari progetti di legge degli ultimi anni, che, mantenendo importanti verifiche e requisiti significativi, puntavano ad una più semplice procedura di acquisto della cittadinanza, valorizzando l’importanza dello ius soli temperato e dello ius culturae, per cui diventava centrale essere cresciuto ed aver frequentato la scuola in Italia.
Cosa cambia
Le modifiche apportate dal Decreto sicurezza sono due, a cui si è aggiunta una terza introdotta con la legge di conversione:
Aumento del contributo dovuto per la domanda di cittadinanza da 200 a 250 euro
Aumento del contributo dovuto per la domanda di cittadinanza da 200 a 250 euro: a questi vanno aggiunti i costi dei certificati, a volte le spese di viaggio per tornare nel paese di origine o di precedente residenza per reperire tali certificati, la marca… si arriva facilmente a svariate centinaia di euro.
Procedimenti fino a 48 mesi
il termine di definizione dei procedimenti di cittadinanza sia per residenza che per matrimonio, passa dai 24 ai 48 mesi dal momento di presentazione della domanda. Già in precedenza, nella prassi, il procedimento aveva generalmente una durata maggiore del termine previsto: una decina di anni fa la risposta giungeva tra i 4 e i 6 anni dopo la presentazione dell’istanza, ma successivamente si era arrivati a una durata media di 2/3 anni. Sommando a questi anni quelli richiesti per la presentazione della domanda (per gli extracomunitari 10 anni di residenza), alla cittadinanza si può arrivare anche a 15 anni dopo l’ingresso in Italia.
Conoscenza della lingua italiana
La legge di conversione ha subordinato, per le domande presentate dal 4 dicembre 2018, la concessione della cittadinanza al possesso di “un’adeguata conoscenza della lingua italiana”. Tale requisito, che riflette l’importanza di uno strumento, quello della lingua, indispensabile per essere cittadini attivi e partecipi della nazione di cui si chiede la cittadinanza, è stato, però, introdotto con delle modalità che generano difficoltà e talora perplessità:
- viene richiesta una conoscenza “non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)”: il livello B1 è il primo, tra quelli previsti dal Quadro comune europeo, a prevedere anche la necessità di superare prove di strutture della comunicazione, con competenze grammaticali che generalmente si apprendono durante la scuola dell’obbligo, mentre non sono sempre alla portata di chi apprende la lingua italiana per lo più grazie ai quotidiani contatti sociali e di lavoro;
- la certificazione della lingua italiana al livello B1 ha un costo che si aggira tra gli 80 e i 100euro, che vanno sommati alle altre spese necessarie per la richiesta di cittadinanza;
- tempi: gli enti certificatori (l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università di Roma tre e l’Istituto Dante Alighieri) prevedono sessioni ogni 4/6 mesi, con un’iscrizione che va fatta almeno un mese prima e tempi di attesa per la risposta che superano a volte i 6 mesi. Ciò significa che molti aspiranti cittadini si troveranno ad attendere fino ad un anno per poter presentare la richiesta, periodo durante il quale i certificati penali già richiesti nel paese di origine o passata residenza probabilmente scadranno, con inevitabile ulteriore onere di tempo e denaro;
- un problema a parte è rappresentato da chi ha presentato la richiesta di cittadinanza tra il 04 dicembre 2018 e l’8 marzo 2019: la legge di conversione con l’introduzione della conoscenza della lingua è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 03 dicembre 2018, ma solo una circolare ministeriale del 25 gennaio 2019 ha dettagliato modalità e tempi per documentare tale conoscenza e il sito del Ministero dell’Interno per l’invio della domanda e della relativa documentazione è stato aggiornato solo l’8 marzo 2019. Pertanto, coloro che hanno inviato la richiesta in questo intervallo, spinti anche dalla necessità di utilizzare i certificati del paese di origine con validità limitata, non erano a conoscenza di questo nuovo requisito o, comunque, non potevano documentarlo e rischiano ora il rigetto o l’inammissibilità della propria domanda;
- altro problema nasce dalla necessità di chiarire quali titoli di studio sono idonei ad attestare la conoscenza della lingua: non si riesce a verificare, ad esempio, se siano sufficienti la licenza elementare o un attestato di qualifica professionale.