Bonus Nido 2025

Il 25 marzo scorso l’Inps ha pubblicato il messaggio n. 1014, con il quale comunica finalmente l’apertura del servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” per la presentazione delle domande di contributo per il 2025.
Molto atteso dalle famiglie, introdotto per la prima volta nel 2016, questa agevolazione consiste in un buono su base annua parametrato a undici mensilità per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
Con successivi interventi legislativi l’importo del contributo, inizialmente pari a 1.000 euro, è stato maggiorato in relazione alla situazione economica del nucleo familiare definita in relazione all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare del richiedente il contributo medesimo.
La domanda di bonus nido può essere presentata dal genitore di bambino di età inferiore ai 3 anni (o anche dall’affidatario del minore in affido temporaneo o preadottivo), residente in Italia e cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il contributo asilo nido deve essere richiesto dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta: deve quindi essere l’intestatario di tutti i documenti di spesa presentati ai fini del contributo.
Come ormai già noto, l’agevolazione è relativa alla frequenza non solo di asili nido pubblici ma anche di quelli privati autorizzati, con i quali si intendono le strutture in possesso dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte della Regione o Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità, previsti dalle vigenti normative nazionali e locali, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido; la struttura deve essere quindi in possesso del provvedimento di autorizzazione rilasciato dell’Ente locale competente.
Sono invece escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi all’infanzia integrativi o sostitutivi di quelli forniti dagli asili nido (ad esempio, ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, post-scuola, campi estivi, baby parking, ecc.).
Altro aspetto da tenere in considerazione è che il contributo non è cumulabile con le detrazioni fiscali per frequenza asili nido normalmente inserite in dichiarazione dei redditi.
La nuova Legge di bilancio ha introdotto una novità importante: ai fini della verifica del requisito economico per la definizione dell’importo del contributo, nella determinazione dell’ISEE minorenni è neutralizzato l’importo erogato per l’AUU (assegno unico universale).
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’incremento del buono in misura pari a 2.100 euro è riconosciuto, per i nuclei con un valore dell’ISEE fino a 40.000, a prescindere dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni.
Gli importi del bonus variano a seconda della data di nascita dei bambini.
Per i nati in data antecedente al 1° gennaio 2024:
• 3.000 euro con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
• 2.500 euro con ISEE minorenni in corso di validità da 25.001 a 40.000 euro;
• 1.500 euro con ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro;
per i nati dal 1° gennaio 2024:
• 3.600 euro con ISEE minorenni in corso di validità minore o uguale a 40.000 euro;
• 1.500 euro con ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.
La scadenza del termine per presentazione della domanda è il 31 dicembre dell’anno solare di riferimento della domanda stessa, mentre la documentazione completa relativa alle mensilità fruite per la liquidazione del contributo deve essere allegata tassativamente entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno solare di riferimento della domanda.
Nell’ipotesi in cui il minore per il quale si vuole presentare la domanda compia i tre anni d’età nel corso dell’anno di riferimento della domanda medesima, è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto.
Se volete ricevere assistenza per l’invio della domanda telematica del bonus nido vi ricordiamo la possibilità di prenotare un appuntamento presso >>> i nostri uffici del Patronato.
(A.S.)