Reddito di inclusione: aumenta la platea, decaduti i requisiti familiari
Niente più requisiti familiari sul Reddito di inclusione (REI), il che equivale a dire molti più beneficiari. Cosa accade in pratica?
Mentre il 24 luglio si terrà presso la Regione Veneto un incontro di confronto con l’Alleanza nazionale contro la Povertà sulla bozza del piano regionale di contrasto alla povertà, dal 1° di luglio non valgono più le variabili extra-economiche che erano valutate fino al 30 giugno, insieme ai valori Isee-Ise, per verificare il diritto o meno di un nucleo ad usufruire del cosiddetto reddito di inclusione sociale.
Per l’esattezza, la rimozione dei requisiti REI extra-economici era una misura già messa in agenda dalla Legge di Bilancio 2018, quindi in sostanza non c’è niente di nuovo rispetto a quello che già si sapeva. Adesso però cominceranno a sentirsi gli effetti pratici delle disposizioni di legge.
Se fino al 30 di giugno il rientrare al di qua dei parametri Isee-Ise non costituiva di per sé la garanzia di vedersi erogato l’assegno, appunto perché il nucleo avrebbe dovuto rispettare almeno un altro requisito non economico (cioè la presenza al suo interno di un minorenne, o di un disabile, o di una donna in gravidanza, o di un disoccupato ultra 55enne), dal 1° di luglio, invece, col decadimento dei requisiti non economici, la prospettiva di quelle famiglie con le carte in regola dal punto di vista economico, ma senza nessuna delle persone sopraelencate, cambia radicalmente.
I requisiti in vigore dal 1° luglio 2018
Molte, infatti, sono state le richieste cui non è stato possibile dar seguito per assenza delle condizioni extra-Isee previste dalla norma; richieste, tuttavia, che adesso potranno essere ripresentate consegnando una Dsu Isee entro i parametri economici richiesti. È chiaro che si tratta di parametri abbastanza selettivi stabiliti per inquadrare tipologie di famiglie economicamente disagiate. Ricordiamo allora quali sono. "Il nucleo familiare – prevede la norma – deve essere in possesso congiuntamente di:
- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;
- un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro;
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola)”.
Cosa vuol dire “congiuntamente”? Che lo stesso nucleo, nella medesima certificazione Isee, deve trovarsi in possesso di tutti i valori economici entro le soglie sopra indicate, e non solo di alcuni. In buon sostanza, il sussistere di alcuni valori e non di altri escluderebbe automaticamente la possibilità per il nucleo di usufruire del REI.
Restano inoltre validi, anche dopo il 30 giugno, sia i requisiti di residenza e soggiorno che gli “altri requisiti” di natura economico-patrimoniale. Per quanto riguarda i primi, è previsto che "il richiedente deve essere congiuntamente:
- cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.
Per quanto riguarda i secondi, è “necessario che ciascun componente del nucleo familiare:
- non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
Come funziona il REI
In ogni caso, passata la selezione, l’assegno verrà erogato con cadenza mensile (per 18 mensilità rinnovabili) e il suo importo varierà a seconda della quantità dei membri del nucleo. Le tabelle ministeriali indicano ad esempio un beneficio massimo mensile pari a 382,50 euro per un nucleo di tre persone.
“Beneficio massimo” significa in pratica che i 382,50 euro saranno erogabili solo in presenza di un tetto Isee non superiore a una certa soglia, per l’esattezza 4.590 euro in riferimento a tre persone. Viceversa, se l’Isee di quel nucleo dovesse raggiungere i 5.100 euro, quindi superiore a 4.590 ma assestato entro la soglia limite dei 6.000, il diritto al REI non decadrebbe, ma l’assegno non verrebbe erogato nella misura massima di 382,50 euro.
Questo per dire, in estrema sintesi, che la prestazione economica non necessariamente presenta dei valori fissi, ma viene appunto parametrata in virtù di una certa scala di valori. Non solo, ma potrebbe essere anche ridotta in presenza di “eventuali trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del REI”.
Fonte: mycaf.it. A cura di Luca Napolitano.