730 precompilato: dal 16 aprile disponibile online
Dal prossimo 16 aprile si alza il sipario sulla dichiarazione precompilata 2018 (Modello 730 e Modello Redditi, ex Unico), destinata a lavoratori dipendenti e pensionati. Per l’esattezza rientrano fra i destinatari anche i lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano svolto, eventualmente, attività di lavoro autonomo occasionale o abituale. Non ne sono invece destinatari i soli lavoratori autonomi titolari di partita Iva, i contribuenti che nel corso del 2017 non abbiano esercitato un’attività da lavoro dipendente/assimilato, le colf e le badanti (queste ultime, però, potranno comunque presentare il 730 senza sostituto, recuperando, ove possibile, il bonus Renzi da 80 euro).
Le spese e i redditi precompilati
Anche quest’anno si amplia rispetto al passato il menu dei dati precompilati dall’Agenzia delle Entrate. Se ricorderete, l’anno di debutto del modello precompilato i contribuenti vi avevano trovato solo poche voci: i redditi dei terreni e dei fabbricati, quelli da lavoro dipendente e pensione, più gli interessi sui mutui e i contributi previdenziali-assistenziali. Dopodiché il ventaglio si è andato via via allargando, includendo ad esempio le spese d’istruzione, le spese funebri, le spese veterinarie, i premi di assicurazioni sulla vita e ovviamente tutto il ricco comparto delle spese mediche, ivi compresi (dallo scorso anno) i farmaci da banco, le spese per gli psicologi, le spese ottiche (occhiali, lenti a contatto ecc).
Inoltre, fra le altre somme che nel 2017 hanno fatto il loro ingresso nella dichiarazione precompilata, vi sono state anche quelle comunicate all’amministrazione finanziaria dagli amministratori di condominio relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici.
Dal 2018, invece, entrano come dati precompilati le spese per gli asili nido e tutte le donazioni ad Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e ulteriori associazioni. Al tempo stesso, però, resta da evidenziare l’assenza di tutta un’altra serie di informazioni come le spese di affitto generalmente intese oltre a quelle, specificatamente, sostenute dagli inquilini o dagli studenti fuori sede. Mancheranno inoltre anche le spese per le attività sportive dei ragazzi.
In sostanza, a livello di informazioni disponibili sul modello precompilato, non vi sono differenze fra il 730 e il Redditi. Il Redditi precompilato contiene infatti gli stessi dati già inclusi nel 730 e per di più non contiene i redditi esteri, d'impresa e da lavoro autonomo non occasionale, che quindi andranno per forza integrati. Resta inteso che l'esonero dai controlli formali relativi agli oneri detraibili o deducibili coinvolgerà soltanto i contribuenti che accetteranno, senza alcuna modifica, il modello precompilato predisposto dall’amministrazione, ma non varrà per i contribuenti del Redditi (ex Unico) il cui termine di invio all’Agenzia delle Entrate è prorogato anche quest’anno al 31 ottobre.
Come scarico la dichiarazione precompilata?
Una delle domande più frequenti riguarda il come “impossessarsi” dei modelli. Va chiarito subito che né il 730 né il Redditi precompilato vengono spediti a casa e tanto meno per posta elettronica. L’Agenzia delle Entrate li carica online in un’area riservata del proprio sito, per accedere alla quale il contribuente dovrà fare richiesta di un codice PIN. Dopodiché, una volta ricevuto il PIN, potrà consultare la dichiarazione ed eventualmente integrarla in via autonoma, restando pienamente responsabile di quanto dichiarato. Altrimenti, senza dover aspettare di ottenere il PIN, ci sarà sempre la possibilità di rivolgersi a un CAF o a un intermediario abilitato che potrà scaricare la dichiarazione per conto del contribuente e assisterlo nella procedura di verifica e invio.
Detto questo, c’è anche da specificare che il contribuente destinatario del modello 730/Redditi precompilato non è affatto obbligato ad utilizzarlo. Potrà infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, cioè facendo un normale 730 o un normale Redditi non precompilato. Laddove, comunque, si scelga di partire dal modello precompilato, a meno di non confermarlo, le opzioni saranno due: la modifica o l’integrazione. La modifica, in pratica, sussiste nel cambiamento di uno o più dati (errati) presenti sul modello, mentre l’integrazione sussiste nell’inserimento di dati assenti, quindi non precompilati dall’amministrazione (o perché non disponibili o perché non comunicati dai soggetti preposti).
Ora, se il cittadino decide di modificare e inviare la dichiarazione autonomamente, se ne assume tutta la responsabilità. Viceversa, nel momento in cui il contribuente interpella l’intermediario fiscale, l’intermediario stesso prenderà in esame tutta la documentazione, dopodiché apporrà il suo visto di conformità, sciogliendo così il cittadino da qualunque responsabilità. Ovviamente l’unica cosa di cui il CAF/intermediario non può rispondere è l’eventuale comportamento doloso del contribuente.
Detto altrimenti, in caso di dichiarazione infedele, se l’errore fosse addebitabile al solo CAF, quest’ultimo si farebbe carico sia della maggiore imposta non versata che delle sanzioni e degli interessi (il cittadino quindi non andrebbe a pagare nulla). Viceversa, se fosse provato il dolo da parte del contribuente, questi sarebbe chiamato a rispondere in prima persona versando sia la maggiore imposta, che le sanzioni e gli interessi.
Ti ricordiamo che puoi usufruire della nostra consulenza fiscale contattando la sede CAF ACLI più vicina, prenotando un appuntamento online, oppure registrandoti al sito Il730.Online.
A cura di Luca Napolitano. Fonte: mycaf.it