Sui libri scolastici la detrazione non si applica
Tornato settembre, tutti a scuola. Sebbene effettuate in un contesto scolastico o universitario, non tutte le spese legate all'istruzione sono detraibili.
Si vedano ad esempio quelle per l'acquisto dei libri di testo o dei manuali universitari, come anche quelle per le gite scolastiche: in nessuno di questi casi sarà possibile richiedere la detrazione.
Più nello specifico il Tuir, all’articolo 15, comma 1, lettera "e", prevede la possibilità di detrarre nella misura del 19% le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spetta anche se l’onere è sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. In base a tale norma i contribuenti possono usufruire di una detrazione dall’imposta lorda dovuta indicando nel modello di dichiarazione dei redditi le spese di iscrizione alle scuole medie superiori, all’università e a corsi universitari post-laurea (circolare ministeriale n. 122 del 01/06/1999).