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"Non ho la busta paga": perché è un problema e cosa dice la legge

I lavoratori che si rivolgono all'Ufficio Lavoro del Patronato Acli molto spesso lamentano la mancata consegna del prospetto paga da parte del datore di lavoro.

Questo comportamento non è sempre connesso al mancato pagamento della retribuzione. Tuttavia, anche laddove ci sia l’accredito della retribuzione, il lavoratore sprovvisto di busta paga si trova in estrema difficoltà nel comprendere la correttezza del pagamento ricevuto.

Per risolvere questi problemi, dal 2018 diventerà operativa la piena tracciabilità delle retribuzioni e saranno introdotte sanzioni per la mancata consegna del prospetto paga.

Cosa dice la legge

La legge n. 4/1953 sancisce che “il prospetto paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui viene consegnata la retribuzione”. Nel prospetto paga dei lavoratori dipendenti, con la sola esclusione dei dirigenti, deve essere indicato nome, cognome, qualifica professionale, il periodo a cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché le singole trattenute.

Tale obbligo di consegna può essere adempiuto sia in forma cartacea sia telematicamente, tramite email PEC o email ordinaria, direttamente dall’azienda o anche per il tramite del consulente del lavoro. È bene sottolineare che la prova legale dell’effettiva consegna del cedolino al lavoratore, nella scadenza prevista, grava sempre sul datore di lavoro.

La firma “per ricevuta” o per “presa visione e accettazione” può essere richiesta proprio ai fini della prova dell’avvenuta consegna. Tuttavia tale firma non attesta assolutamente né la correttezza dei dati riportati né l’avvenuto pagamento della retribuzione. Non ha quindi efficacia di quietanza.

Cosa cambia dal 1° luglio 2018

Per dare maggiore certezza al pagamento, a partire dal 1° luglio 2018 il legislatore ha imposto la piena tracciabilità delle retribuzioni, cioè opera l’assoluto divieto di corrispondere la retribuzione, ivi compresi gli anticipi, attraverso denaro contante direttamente al lavoratore.

Per rendere effettiva l’obbligatorietà della consegna del prospetto paga, il legislatore ha previsto una “sanzione amministrativa da 150 a 900 euro”, anche in caso di mero ritardo. Tale sanzione è aumentata in ragione del numero di lavoratori coinvolti o del periodo interessato. Pertanto il lavoratore può promuovere tutte le azioni necessarie per l’ottenimento dei prospetto paga, avendo certezza sia del diritto sia della pena.

 

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Giorgio La Pira