Buste paga, diritti del lavoratore, licenziamenti: chiedi all'Ufficio Lavoro
Il mondo del lavoro ti sembra sempre più complicato? Non riesci a capire la tua busta paga? Vuoi conoscere semplicemente i tuoi diritti? L'Ufficio Lavoro del nostro Patronato Acli ti aspetta. Si tratta di un servizio:
- per chi deve ancora entrare nel mondo del lavoro e vuole capire gli strumenti possibili;
- per chi desidera cambiare lavoro e ha bisogno di un supporto per valutare una nuova proposta;
- per chi è al lavoro e ha bisogno di comprendere cosa gli spetta, quali diritti devono essergli riconosciuti, quali mansioni è chiamato a svolgere;
- per chi si trova in un periodo di sospensione dall'attività lavorativa per maternità, congedo parentale, permessi per assistere un familiare disabile, per malattia o infortunio;
- per chi sta perdendo o ha già perso il lavoro ingiustamente, vuole opporsi a tale scelta e vuole capire eventuali strumenti disponibili a sostegno del reddito.
L’Ufficio Lavoro aiuta a comprendere il contratto individuale di lavoro, le regole applicabili derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore in cui si è occupati, a leggere la busta paga in tutte le sue voci. Offre inoltre supporto qualora ci siano delle differenze retributive che non sono state riconosciute, oppure nel caso in cui sia stato intimato un licenziamento illegittimo o semplicemente venga negato un diritto legalmente riconosciuto.
L’Ufficio Lavoro riceve tutti gli associati solo su appuntamento. Per richiedere un appuntamento è possibile scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamare al numero 0422 543640 in orario di ufficio.
Rispondiamo a un esempio pratico
Quali permessi mi spettano per la malattia di mio figlio?
Entrambi i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto a permessi non retribuiti per le malattie di ciascun figlio. L’assenza dal lavoro è giustificata per tutta la durata della malattia del bambino fino ai 3 anni di vita o nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno per i figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni. La condizione dell’età deve verificarsi al momento dell’inizio della malattia.
La malattia del bambino deve essere certificata dal medico curante del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che provvederà a trasmettere il certificato direttamente per via telematica all'Inps. L’Inps provvede con immediatezza ad inoltrarla al datore di lavoro.
Si evidenzia che la nozione di malattia del bambino comprende non solo la fase patologica acuta, ma anche quella successiva collegata al periodo di convalescenza. Sullo stato di malattia del bambino non si applicano le disposizioni previste sul controllo della malattia del lavoratore.
Durante l’assenza non viene corrisposta la retribuzione, ma detto periodo viene computato al fine dell’anzianità di servizio e, fino ai tre anni di vita del bambino, è soggetto a contribuzione figurativa.
Il congedo per malattia del figlio spetta anche ai genitori adottivi o affidatari. L’assenza è sempre giustificata fino ai 6 anni del bambino e nel limite dei 5 giorni lavorativi all’anno fino agli 8 anni. Se al momento dell’adozione o dell’affidamento il bambino ha dai 6 ai 12 anni, i 5 giorni lavorativi possono essere fruiti nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia.
(Riferimenti normativi d. lgs. 151/2001, capo VII, art. 47 e ss.)
A cura dell'Ufficio Lavoro del Patronato Acli