Voucher sostituiti da Libretto Famiglia e PrestO
Dopo l’abolizione dei voucher, a distanza di poco più di 3 mesi sono stati introdotti due nuovi strumenti di pagamento per contratti di prestazioni occasionali: il “Libretto di famiglia” e Contratto di prestazione occasionale (di seguito denominato “PrestO”).
Lavoro a prestazione occasionale
Il lavoro a prestazione occasionale è un’attività lavorativa resa nel rispetto delle previsioni che regolano Libretto Famiglia e PrestO entro i seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre):
a) compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 per ciascun lavoratore/prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (vale a dire committenti/datori di lavoro) ;
b) compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori(lavoratori occasionali) ;
c) compensi di importo non superiore a € 2.500 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
I due nuovi strumenti sono diversi tra di loro per soggetto utilizzatore, per compenso orario per il lavoratore ed il costo per l’utilizzatore, nonché per parte della procedura.
Libretto famiglia
Utilizzatore | Attività occasionali relative a | Compenso |
Solo persone fisiche No attività professionale No attività d’impresa | a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare | Valore nominale. € 10,00 Di cui: |
Per il contratto di prestazione occasionale (PrestO) leggi sul sito del Patronato Acli
La procedura
- L’utilizzatore si registra sulla piattaforma INPS;
- L’utilizzatore effettua versamenti sufficienti al pagamento delle prestazioni occasionali, dei contributi e delle spese di gestione;
- Anche il prestatore si registra sulla piattaforma (personalmente o tramite patronato) fornendo dati anagrafici, indirizzo di residenza e coordinate bancarie/postali per l’accredito dei compensi;
- L’utilizzatore (con anticipo di almeno 60 minuti rispetto l’inizio dell’attività lavorativa) comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione lavorativa (max 3 giorni);
- L’INPS avvisa il prestatore della comunicazione di inizio / revoca prestazione lavorativa;
- L’utilizzatore, ottenuta la prestazione lavorativa, (non oltre il 3° giorno) ne comunica la conclusione;
- L’INPS effettua il pagamento entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
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