Le dimissioni telematiche: non solo un click
I lavoratori potranno rivolgersi al Patronato Acli per l’invio telematico delle proprie dimissioni
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 151/2015 a partire dal 12 marzo 2016 è necessario, in caso di dimissioni volontarie da parte del lavoratore ed anche di risoluzione consensuale, che queste vengano inoltrate telematicamente tramite la procedura predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che rappresenta pertanto l’unica forma tipica per rendere efficaci le dimissioni.
Non sono soggetti alla nuova procedura telematica:
- i lavoratori che si dimettono durante il periodo di prova;
- le lavoratrici che si dimettono nel periodo di gravidanza o entro il terzo anno di vita del bambino (queste dimissioni rimangono soggette a convalida avanti la DTL);
- i lavoratori domestici;
- i lavoratori marittimi;
-i lavoratori del pubblico impiego (Circolare MPLS 12 del 4 marzo 2016).
Il lavoratore può attivare tale procedura autonomamente dotandosi del codice PIN dispositivo dell’INPS e registrandosi sul sito del Ministero, oppure rivolgersi ai soggetti abilitati indicati dalla legge ovvero Patronati, Organizzazioni Sindacali, Enti Bilaterali, Commissioni di Certificazione.
Una volta effettuata la compilazione, che prevede l’inserimento dei dati anagrafici del lavoratore e del datore di lavoro, oltre alla data di decorrenza delle dimissioni, il modulo verrà trasmesso immediatamente (e con data certa) al datore di lavoro ed alla competente Direzione Territoriale del Lavoro.Il lavoratore ha 7 giorni di tempo per revocare le dimissioni ed anche la revoca deve avvenire telematicamente.
La ratio della norma è tutelare il lavoratore, evitando il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, pratica ancora oggi diffusa in Italia, che consiste nel far firmare, già al momento dell’assunzione, le dimissioni, utilizzate poi dal datore di lavoro in caso di malattia, infortunio, gravidanza o semplicemente quando il lavoratore risulti “scomodo” all’azienda.
La legge dunque impone una procedura che garantisce che le dimissioni siano effettivamente volontarie ed espresse in quel momento.
E’ di tutta evidenza che il momento delle dimissioni è estremamente delicato e, per un Patronato come quello promosso dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, rappresenta un’ulteriore occasione in cui, in perfetto accordo con lo spirito della legge, mettere in pratica la tutela del lavoratore, attraverso la spiegazione dei suoi diritti e doveri nell’ambito dell’intero rapporto di lavoro.
Le dimissioni rappresentano l’occasione in cui verificare, oltre all’effettiva volontà del lavoratore di dimettersi, anche la congruità del trattamento avuto durante il di lavoro: dal rispetto delle norme in materia di inquadramento e mansioni svolte, alla giusta considerazione di residui di ferie o permessi, per arrivare all’esattezza del TFR maturato.
Il tema è reso ancor più complicato dal calcolo del periodo di preavviso, che varia a seconda del contratto collettivo applicato, delle mansioni e dell’anzianità. Tutto ciò impone di resistere alla banalizzazione di tale procedura rappresentata da taluni organi di stampa e di affrontare invece la questione con la professionalità, l’esperienza e la capacità di aggiornamento costante in tema di diritto del lavoro che gli operatori del Patronato Acli sono in grado di esprimere, con lo scopo di tutelare i lavoratori.