Mensa scolastica: è detraibile?
Detrazione spese scolastiche: cosa cambia ?
La vecchia formulazione dell’articolo 15, comma 1, lettera "e" del Tuir prevedeva la possibilità di detrarre nella misura del 19% le spese sostenute per la “frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani”. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spettava (e spetta tutt’ora) anche per gli oneri sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Viceversa con la riforma di Renzi la suddetta lettera “e” viene rinnovata limitando la detraibilità alle sole spese sostenute per i corsi di istruzione universitaria (ad esempio immatricolazione ed iscrizione, soprattasse per esami di profitto e laurea, frequenza, corsi di specializzazione) “in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali”. Poi, in aggiunta alla lettera “e”, è stata inserita l’inedita lettera “e-bis” in cui si dispone l’applicazione della detrazione Irpef del 19% in riferimento alle spese per la frequenza:
- delle scuole dell’infanzia (ex asili);
- del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
- e infine delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).
Quindi, in sintesi, si mantiene lo sgravio del 19% sulle spese di iscrizione e frequenza alle scuole secondarie di secondo grado, allargandolo contemporaneamente ai livelli d’istruzione inferiore: asili, elementari e medie (proprio quelle scuole che più di altre in effetti svolgono il servizio della mensa).
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