La riforma dei contratti di lavoro
CAMBIA IN PARTICOLARE IL PART-TIME E LA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE
Il nuovo testo unico dei contratti di lavoro (d.lgs. n. 81/2015), entrato in vigore in data 25 giugno 2015, ha previsto modifiche ed abrogazioni di importanti disposizioni normative in materia di lavoro, tra le quali il contratto a termine, l’apprendistato e il part-time.
In relazione ai contratti di lavoro subordinato, quello che ha subito maggiori modifiche è il contratto a tempo parziale. In linea generale, si nota fin da subito leggendo il testo normativo che è stata eliminata la storica ripartizione tra part- time orizzontale e part- time verticale e mista; nonché, viene definitivamente sancito il diritto delle parti ad utilizzare il lavoro supplementare, il lavoro straordinario e le clausole elastiche indipendentemente dal fatto che tali possibilità siano inserite o meno all’interno del contratto colletivo nazionale di categoria.
Rilevanti modifiche riguardano anche la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo pieno a part–time, soprattutto in relazione alle condizioni di salute della lavoratrice/lavoratore e dei loro parenti o conviventi: infatti, vi è un diritto alla trasformazione nel caso in cui il prestatore d’opera sia affetto da gravi patologie a causa delle quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche per gli effetti di terapie salvavita (il tutto previo accertamento da parte di una commissione medica presso l’Ulss competente per territorio); vi è invece una priorità nella trasformazione da tempo pieno a part–time qualora le gravi patologie riguardino il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore/lavoratrice, nonché nel caso in cui la persona da assistere sia convivente con il lavoratore e abbia necessita di assistenza secondo i parametri indicati dalla legge 104/1992 art. 3 comma 3.
Tra le altre modifiche a tale tipologia contrattuale, meritano un accenno anche le sanzioni dovute ad una scorretta formazione del contratto di lavoro: si veda, tra le altre, la conversione del contratto a tempo pieno in caso di mancanza della stipulazione in forma scritta, nel caso di mancanza della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario di lavoro.
Ciò posto, per ottenere una valutazione più approfondita e “personalizzata” della propria situazione lavorativa, è possibile, previo appuntamento, chiedere una consulenza all’Ufficio lavoro del Patronato Acli di Treviso.
Nicola Ziliotto
Patronato Acli Treviso