Contratti luce e gas: un’arma in più contro le truffe. Le novità di gennaio
Dal 1° gennaio 2025 ci saranno importanti novità relativamente alla stipula di nuovi contratti di luce e gas e alla modifica di quelli già in essere: vediamo insieme le principali:
Le modifiche, finalizzate a garantire maggiori tutele e trasparenza ai consumatori, fanno riferimento alla delibera dell’ARERA 395/2024/R/COM e prevedono che:
- per i contratti conclusi via telefono, il consenso sia valido solo se i clienti confermino di aver ricevuto tutta la documentazione con le condizioni contrattuali su supporto carteaceo o su un altro supporto durevole (ovvero uno strumento che permette a clienti di conservare le informazioni per un lasso di tempo adeguato alle finalità della comunicazione e di riprodurle esattamente come sono state trasmesse: degli esempi sono la comunicazione cartacea e quella elettronica, ndr);
- i venditori abbiano l’obbligo di fornire ai clienti (oltre a quelle inerenti all’identità e ai recapiti dei venditori stessi, come già previsto, ndr) le informazioni relative ai mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole, indicanti data e ora della comunicazione, nel caso in cui la stipula sia avvenuta fuori dai locali commerciali oppure a distanza;
- il diritto di ripensamento (diritto irrinunciabile che consente ai consumatori di sciogliersi dal vincolo contrattuale senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere alcun costo, salve alcune eccezioni previste dal Codice del consumo, ndr)venga esteso da 14 a 30 giorni, nel caso di visite o escursioni commerciali non richieste da parte dei consumatori;
- le comunicazioni relative alle modifiche delle condizioni contrattuali vengano fornite ai clienti su supporto durevole e in modo separatoda comunicazioni di diversa natura e dalle fatture, nel caso di variazioni unilaterali e rinnovi;
- il venditore comunichi con un preavviso minimo di 3 mesi qualsiasi variazione unilaterale o rinnovo di contratto (1 mese solo nel caso di riduzione dei corrispettivi, ndr), pena il pagamento di unindennizzo automatico ai clienti;
- la responsabilità relativa al rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti sia totalmente in capo ai venditori, anche con riferimento ai servizi di telemarketing e teleselling affidati a terzi, indipendentemente dalla tecnologia o dalle modalità organizzative adottate per promuovere e concludere i contratti.
Un ventaglio di strumenti, questo, che permetterà di contrastare maggiormente le condotte fraudolente e di tutelare i consumatori!
Per maggiori informazioni o consulenze puoi sempre rivolgerti alla Lega Consumatori contattando gli operatori ai seguenti recapiti:
Lega Consumatori Treviso
lunedì 14:30 – 17:30
giovedì 08:30 – 12:30
Tel. 042256340 – cell. 3921012239
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“Progetto di Informazione e Sensibilizzazione sui temi energetici per il Consumatore Veneto”