Amministratore di sostegno: un servizio su misura per la tua famiglia
Cresce ogni giorno il numero di persone che si rivolgono alle Acli per attivare la procedura di nomina di un amministratore di sostegno. Tra le motivazioni soprattutto la demenza senile del soggetto beneficiario, l'Alzheimer o un tumore.
Per far fronte alle esigenze di informazione e orientamento delle persone, le Acli di Treviso sono presenti con uno sportello nelle seguenti sedi:
- Treviso, viale della Repubblica 193/A
- Conegliano, via C. Battisti 5/D Conegliano
- Oderzo, via degli Alpini 32 Oderzo
Al servizio di Amministrazione di Sostegno si accede su appuntamento telefonando in orario di ufficio al numero 0422 56340 o scrivendo una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Frequente è la necessità di provvedere alla nomina per portare a termine pratiche fiscali o altri tipi di pratiche che richiedono la sottoscrizione del beneficiario, che per l’età non riesce più a firmare (validamente), come ad esempio per la vendita di un immobile di sua proprietà al fine di far fronte alle spese per la cura della persona (sia per remunerare la badante sia per pagare le rette della struttura di ricovero).
ALLO SPORTELLO delle ACLI DI TREVISO SI TROVA:
- Informazioni sulla figura dell’AdS
- Assistenza nella presentazione del ricorso per la nomina
- Assistenza nella compilazione dell’inventario dei beni iniziale
- Assistenza nella presentazione del rendiconto annuale
- Aiuto nella predisposizione delle istanze di autorizzazione per atti di straordinaria amministrazione
- Assistenza nella presentazione della relazione finale
PER FISSARE APPUNTAMENTO:
ACLI PROVINCIALI DI TREVISO APS
Viale della Repubblica 193/A Treviso
TEL 0422 56340 EMAIL: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
COS’E’ L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L’amministratore di sostegno è una figura nominata dal giudice tutelare del luogo di residenza del beneficiario. Ha il compito di rappresentare ed assistere la persona che si trova, per effetto di menomazione fisica o psichica, nell’impossibilità totale o anche parziale di provvedere ai propri interessi.
Rappresenta un modo per salvaguardare la persona fragile, dando la possibilità concreta di tutelare anziani non autosufficienti, portatori di handicap fisici o psichici rilevanti, tossicodipendenti, alcolisti, coloro che hanno dipendenza da gioco d’azzardo e chi è incapace per altri motivi di provvedere a se stesso.
CHI PUO’ DIVENTARE AMMINISTRATORE
La scelta dell’AdS avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Nella scelta il giudice tutelare preferisce: il coniuge; una persona stabilmente convivente; il padre; la madre; il figlio; il fratello o la sorella; un parente entro il IV grado.
COSA PUO’ FARE L’AMMINISTRATORE
L’amministratore di sostegno:
- presenta il consenso informato per ricoveri ospedalieri, altre cure mediche, inserimento presso strutture extraospedaliere, di ricovero;
- compie tutti gli atti inerenti la gestione ordinaria del patrimonio che risultino necessari a favore del beneficiario;
- provvede ad effettuare i pagamenti necessari per la gestione ordinaria;
- presenta la dichiarazione per il calcolo Isee o dichiarazioni tributarie, fiscali e previdenziali;
- sottoscrive la documentazione ai fini pensionistici, previdenziali e sanitari;
- valuta la necessità di compiere atti di straordinaria amministrazione e richiede le necessarie autorizzazioni.
IL RICORSO
Il ricorso deve contenere: generalità del beneficiario e dei familiari; generalità della persona che si propone come amministratore; documentazione relativa alla situazione patrimoniale, economica e sanitaria dell’amministrato.
LA PROCEDURA
Il giudice tutelare entro 60 giorni provvede a: convocare le parti interessate per la prima udienza; sentire personalmente il beneficiario e il futuro amministratore; nominare la persona ritenuta più idonea a ricoprire il ruolo di amministratore; convocare una seconda udienza per il giuramento dell’amministratore.
IL DECRETO DI NOMINA
Il giudice tutelare, tenendo conto delle capacità residue e dei bisogni di protezione del soggetto stabilisce: durata dell’incarico dell’amministratore; compiti dell’AdS, ossia gli atti che può svolgere come rappresentante ed assistente del beneficiario; obbligo di rendere conto al giudice circa lo stato di salute del beneficiario e la propria gestione patrimoniale.