Aziende in crisi, le procedure concorsuali
Sono procedure concorsuali tutte le procedure che mirano alla sistemazione complessiva dell'azienda in crisi, con soddisfazione di tutti i creditori nell'ambito della parità di trattamento tra essi. Si differenziano in maniera radicale, in quanto alcune hanno lo scopo di conservare l'azienda e consentirne la prosecuzione dell'attività (amministrazione straordinaria), mentre le altre hanno la funzione di far cessare l'impresa (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo con cessione dei beni).
In particolare si segnalano queste specifiche.
- L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è una procedura concorsuale di tipo conservativo finalizzata alla continuazione dell'impresa attraverso l'attuazione di un piano di risanamento per salvaguardarne tutti i residui valori tecnici, commerciali, produttivi ed occupazionali.
- Il concordato preventivo costituisce il mezzo offerto al debitore per evitare che su di esso ricada la gravosa procedura fallimentare anche se può essere convertito in fallimento. E' un accordo giudiziale con il quale i creditori ed il debitore concordano le modalità di estinzione del debito. Il Tribunale emette sentenza di omologazione del concordato ovvero dichiara il fallimento.
- La liquidazione coatta amministrativa è la procedura prevista per le imprese che siano sottoposte a controllo pubblico (quali, ad esempio, le banche o le assicurazioni) in virtù del fatto che svolgono attività caratterizzate da spiccata importanza dal punto di vista economico e sociale. Il procedimento concorsuale previsto per questi soggetti ricalca sostanzialmente quello fallimentare poiché su di esso è plasmato, salve le disposizioni specifiche dettate in ragione della posizione di particolare delicatezza in cui si vengono a trovare i soggetti menzionati e per i quali la liquidazione coatta è specificamente creata. A differenza del fallimento, tuttavia, ha natura amministrativa, poiché l’autorità chiamata a gestire la crisi è quella amministrativa in luogo di quella giudiziaria ed è individuata dalla legge speciale di volta in volta applicabile.
- Il fallimento è la procedura concorsuale che, disposta dall’autorità giudiziaria, mira ad assicurare il soddisfacimento dei creditori attraverso il pagamento, almeno parziale, dei debiti contratti dall’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento. Il procedimento, nel suo complesso, ha pertanto lo scopo principale di accertare lo stato di insolvenza dell’imprenditore e di reintegrare il suo patrimonio in modo da liquidare i creditori nel rispetto del principio della parità di trattamento (principio della par condicio creditorum).
Il lavoratore e la lavoratrice di aziende sottoposte ad una delle procedure di cui sopra, possono ottenere le loro spettanze, prima certificando il loro credito e successivamente accedendo ai Fondi garanzia Inps.
Il Patronato Acli segue i lavoratori e le lavoratrici sin dal primo momento in cui l’azienda entra in crisi, fino alla riscossione del credito presso l’Inps.
Nicola Ziliotto
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