In questi giorni il nostro Ufficio lavoro riceve molteplici richieste in merito alla fine del blocco dei licenziamenti.
Proviamo a fare chiarezza sul tema.
Fino al 30 giugno nessuna azienda potrà licenziare per giustificato motivo oggettivo.
Dal 1° luglio 2021 non possono licenziare:
- Le aziende che presenteranno domanda di cassa integrazione ordinaria o straordinaria per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito comunque entro il 31 dicembre 2021.
- Fino al 31 ottobre 2021 le aziende che rientrano nel campo di applicazione dell’ Assegno ordinario (Fis e Fondi di solidarietà bilaterali) e della Cig in deroga a prescindere dalla fruizione effettiva.
I licenziamenti intimati in violazione del divieto imposto da ultimo dal Decreto Sostegni bis del 25 maggio 2021 sono nulli e comportano la reintegra in azienda del lavoratore interessato e la condanna, per il datore di lavoro, al risarcimento del danno subito.
Sono invece sempre possibili i licenziamenti in caso di:
- Giusta causa o giustificato motivo soggettivo, cioè dovuti ad una grave inadempienza del lavoratore
- Cessazione attività dell’impresa o messa in liquidazione
- Fallimento
- Cambio di appalto con riassunzione a seguito del subentro di nuovo appaltatore
- Mancato superamento del periodo di prova
- Superamento del periodo di comporto in caso di malattia
- Accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro
- Raggiungimento dei limiti di età ai fini della pensione di vecchiaia
- Contratto di dirigente
- Interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo
- Rapporto di lavoro domestico