FIGLI IN DAD, CHE FARE?
L’articolo 2 del D.L. 13 marzo 2021, n. 30 riconosce nuovi diritti ai genitori in caso di:
- Sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
- Infezione da SARS Covid-19 del figlio
- Quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto.
I diritti nei casi sopra citati sono:
DIRITTO ALLO SMART WORKING PER FIGLI MINORI DI 16 ANNI Il genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di anni sedici, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO PER I FILGLI MINORI DI ANNI 14 Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in smart working il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione.
DIRITTO ALL’ASSENZA DAL LAVORO PER I FIGLI TRA I 14 E I 16 ANNI Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in smart working il genitore lavoratore dipendente, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
BONUS BABY SITTING In caso di figli minori di 14 anni è previsto solo per i lavoratori: iscritti alla gestione separata INPS; autonomi; del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico; occupati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari; lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Il bonus, il cui limite massimo settimanale è di 100 euro, viene erogato mediante il libretto famiglia.
Il bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Il genitore non può fruire di congedi o bonus per i giorni in cui l’altro genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo, non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.
Le domande di congedo o bonus sono riconosciute dall’Inps nei limiti dei fondi stanziati.