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Lavoro domestico, cosa prevede il contratto appena rinnovato?

    Lavoro domestico, cosa prevede il contratto appena rinnovato?

    L’8 settembre u.s. è stato firmato il nuovo CCNL domestico che ha modificato ed integrato il CCNL adottato precedentemente.

    Le novità più rilevanti riguardano la terminologia utilizzata per definire i lavoratori domestici e l’aspetto economico per prestazioni particolari.

    Non esisteranno più le così dette badanti o colf, ma si chiameranno tutti assistenti familiari e saranno inquadrati nei diversi livelli di mansione in base al fatto se verrà loro richiesto un lavoro di gestione e riordino della casa o se si dovranno occupare anche di assistere e curare o accudire le persone all’interno della famiglia.

    Da gennaio 2021 si applicheranno per tutte le mansioni dei piccoli aumenti,  mentre da ottobre 2020 verranno già applicate delle indennità economiche aggiuntive per i lavoratori che:

    • Accudiscono bambini con età inferiore a 6 anni (baby sitter)
    • Si occupano di assistere più di una persona non autosufficiente all’interno della stessa famiglia (inquadrati a livello CS o DS)
    • I dipendenti sono persone formate in possesso di certificazione di qualità

    E’ stata introdotta anche la nuova figura dell’assistente familiare educatore formato che si occuperà all’interno della famiglia dei percorsi riabilitativi ed educativi individuati da professionisti a favore di persone disabili all’interno della famiglia stessa.  Questa figura sarà inquadrata a livello DS.

    Il periodo di prova per i lavoratori conviventi sarà di 30 giorni e non più di 8 giorni, mentre rimane invariato, come da contratto precedente, per i lavoratori non conviventi.

    Nei contratti di assistenza notturna (art.10 CCNL discontinue prestazioni notturne) sarà prevista una contribuzione Inps forfettaria su 8 ore per ogni notte, mentre per la presenza notturna (art.11 CCNL Prestazioni esclusivamente d’attesa) la contribuzione rimane di 5 ore per ogni notte.

    L’art. 8 del CCNL regolamenta il lavoro ripartito. Si tratta di un unico datore che assume due dipendenti  per l’adempimento di un'unica obbligazione lavorativa.  Ciascun dipendente sarà retribuito in base alla parte di lavoro svolto ma ci si potrà sostituire a vicenda assicurando la prestazione lavorativa.  Le norme di questo articolo del Contratto Nazionale potranno quindi essere applicate in quelle famiglie che assumono due dipendenti che si alternano nella prestazione lavorativa.

    La tabella retributiva “G” viene utilizzata invece quando si assume un dipendente per la copertura dei riposi giornalieri e/o settimanali dei lavoratori titolari dell’assistenza. L’inquadramento dovrà corrispondere al livello CS o DS per seguire persone non autosufficienti.

    I permessi per formazione professionale sono aumentati a 64 ore/anno se il lavoratore  frequenta corsi di formazione finanziati o riconosciuti da Ebincolf.  Le normali 40 ore di permessi per formazione professionale potranno essere utilizzate anche  per eventuali attività formative previste per il rinnovo dei titoli di soggiorno necessari ai dipendenti.

    Per informazioni vi invitiamo a prendere appuntamento con il nostro ufficio lavoro domestico Acli Service tel 0422545226 oppure mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

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    Una famiglia deve avere una casa dove abitare, una fabbrica dove lavorare, una scuola dove crescere i figli, un ospedale dove curarsi e una chiesa dove pregare il proprio Dio

    Giorgio La Pira