Novità su rimborso viaggi
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio è diventato legge ed è entrato in vigore il 19 luglio.
La legge di conversione ha apportato alcune importanti modifiche in materia dei voucher emessi e da emettersi in sostituzione del rimborso per voli, pacchetti turistici, concerti o manifestazioni cancellati o sospesi a causa dell’emergenza sanitaria, a fronte di richieste di rimborso avanzate entro il 31.07.2020.
Vediamo quali sono le principali novità:
- è stata estesa la validità dei voucher già emessi o da emettersi per voli, pacchetti turistici, concerti o manifestazioni da 12 mesi a 18 mesi;
- è stato previsto che nel caso in cui il voucher non sia stato utilizzato alla scadenza, dovrà essere corrisposto il rimborso di quanto pagato nel termine di 14 giorni; questa è una novità importante, in quanto in precedenza il decreto non prevedeva nulla in merito ai diritti del consumatore che non avesse avuto la possibilità economica di far fronte all’utilizzo del buono durante il periodo di validità dello stesso. Non è però stato previsto un vero e proprio diritto di scelta del consumatore tra rimborso effettivo e voucher, come era stato richiesto dalla Commissione Europea, che per questo motivo ha già avviato una procedura di infrazione contro l’Italia.
- Per i soli voucher emessi in relazione a contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, è stata aggiunta la possibilità di richiedere il rimborso decorsi 12 mesi, senza quindi dover attendere la scadenza dei 18 mesi, su richiesta espressa del consumatore, che dovrà quindi attivarsi in tal senso rispettando il termine.
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