Risparmiatori ex popolari, semplificato il portale. Ecco alcune specifiche
Finalmente Consap ha semplificato la procedura telematica per la presentazione delle domande di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori, modificando l’impostazione della piattaforma e rendendola più accessibile e maggiormente intuitiva e inserendo video tutorial per ogni passo della procedura telematica.
Inoltre sono state riviste alcune disposizioni iniziali per rendere più agevole la presentazione delle domande: ad esempio, non è più richiesta l’autentificazione delle firme della delega ad un soggetto terzo per la presentazione della domanda e delle autocertificazioni necessarie.
La domanda di indennizzo può essere presentata solo telematicamente, la nostra associazione Lega Consumatori garantisce assistenza per informazioni circa i documenti utili e per la gestione della pratica.
DOCUMENTI NECESSARI
Ecco i documenti necessari per presentare la domanda di indennizzo:
1. Copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell'eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali.
2. Certificazione codice IBAN, bancario o postale, intestato all'avente diritto. E' necessario allegare alla domanda di indennizzo la certificazione da parte dell'Istituto bancario dell'intestazione delle coordinate IBAN, sul quale si chiede di ricevere l'indennizzo.
3. Copia di documentazione idonea a dimostrare l'acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato (ad esempio il "Dossier Titoli"), poiché l’entità del rimborso verrà calcolata in base al prezzo dei titoli al momento dell’acquisto, nonché documentazione idonea a comprovare l’attuale proprietà dei titoli.
4. Qualora i titoli siano stati acquistati in momenti diversi a prezzi diversi la base di calcolo sarà costituita dalla media dei prezzi. Sono legittimati a richiedere l’indennizzo anche successori e familiari degli acquirenti producendo documentazione che dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte dei risparmiatori.
5. Per coloro che hanno aderito a transazioni con le banche l’importo sarà decurtato dei rimborsi ricevuti; gli associati sono tenuti in questo caso a produrre copia di eventuali pagamenti, ricevuti per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati.
Autocertificazione attestante che i dichiaranti:
- dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall'articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
- non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori previsti dall' articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
- non sono controparti qualificate né clienti professionali previsti dall' articolo 1, comma 495, della legge n. 145/2018;
- non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, specificando l'importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui è indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente;
- sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell' art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
6. Per l’accesso al rimborso forfettario occorre un’autodichiarazione attestante che:
- il reddito complessivo dell'avente diritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita, è stato inferiore a 35.000,00 euro nell'anno 2018;
- oppure che il patrimonio mobiliare di proprietà dell'avente diritto, al netto degli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 494, della legge n. 145/2018 nonché dei contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, è di valore inferiore a 100.000,00 euro al 31 dicembre 2018.
E’ consigliabile ma non essenziale produrre insieme all’autocertificazione 730 e ISEE; sarà comunque onere degli istanti procurarsi e conservare gli originali di tali documenti da esibire a CONSAP, qualora vengano richiesti ai fini di una più completa istruttoria.
7. Si consiglia di produrre copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale che possa risultare utile ai fini dell'accertamento da parte delle banche di violazioni di legge relative ad obblighi informativi, di trasparenza o buona fede che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori. Tale documentazione non è obbligatoria, tuttavia, è utile per coloro che, avendo un reddito al di sopra di 35.000 euro e un patrimonio mobiliare superiore a euro 100.000, non hanno diritto all’indennizzo forfettario del 30% sul prezzo d’acquisto di azioni o del 95% per i titolari di obbligazioni subordinate.
8. In caso di successione mortis causa occorre un’autocertificazioneche attesta:
- la data di decesso del risparmiatore o del trasferimento dei titoli
- i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti;
- l'esclusione che vi siano altri successori;
- la sede dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;
- la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Anche in tal caso potranno essere svolte indagini più approfondite da CONSAP con conseguente richiesta della documentazione relativa all’avvenuta successione.
ALTRE SPECIFICHE
Di seguito altre informazioni utili:
* Come e quando posso presentare la domanda di indennizzo?
La domanda di indennizzo può essere presentata esclusivamente per via telematica previa registrazione dell'utente sul portale FIR al fine di ottenere le credenziali di accesso che gli consentiranno la successiva compilazione e trasmissione della stessa. Le domande possono essere presentate entro 180 giorni a partire dal 22 agosto 2019, ovvero entro il 18 febbraio 2020.
* La registrazione al portale e la presentazione della domanda debbono necessariamente essere fatte personalmente dall'avente diritto, o possono essere fatte da un soggetto terzo (associazione di consumatori, CAF, avvocati ecc.) su incarico / delega dagli aventi diritto?
La registrazione al portale e la presentazione della domanda possono essere effettuate anche da soggetti incaricati dagli aventi diritto. Il soggetto incaricato dovrà produrre la delega o la procura speciale, rilasciata da ciascun avente diritto.
* Possiedo un dossier titoli cointestato. Ciascun cointestatario deve presentare una domanda di indennizzo, relativa alla propria quota di possesso? o si può presentare una domanda unica, per l'intero valore del dossier titoli?
Ogni avente diritto dovrà presentare domanda di indennizzo relativa alla propria quota. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del DM 10.5.2019, le quote dei cointestatari si presumono uguali, salvo che gli interessati non dimostrino che le quote di proprietà sono diverse.
*Gli eredi del risparmiatore devono allegare alla richiesta di indennizzo la dichiarazione di successione? La richiesta di indennizzo deve essere presentata in modo congiunto?
NO: è sufficiente presentare la dichiarazione sostitutiva che potrà essere scaricata direttamente dal PORTALE. Gli eredi devono presentare separate domande di indennizzo ciascuno per la propria quota.
* La soglia di 100.000,00 euro che consente l'accesso alla procedura di indennizzo semplificata è riferita all'intero proprio patrimonio mobiliare od ad ai titoli mobiliari della banca dove sono depositati i titoli incriminati?
La legge fa riferimento all'intero patrimonio mobiliare di proprietà dell'avente diritto alla data del 31.12.2018.
* Possiedo un dossier titoli cointestato. Il tetto dei 100.000 euro di indennizzo è relativo al conto cointestato oppure alla singola persona cointestataria?
L'art. 5 del DM 10.5.2019 limita l'indennizzo ottenibile a 100.000 euro "per ciascun avente diritto" e per ciascuna tipologia di strumento finanziario (azioni ed obbligazioni subordinate). Pertanto, in caso ad esempio di conto cointestato a due soggetti e che comprenda sia azioni che obbligazioni subordinate riferibili ad entrambi, il limite dell'indennizzo sarà di 200.000 euro per ciascun cointestatario.
* Per accedere al Fondo attraverso la procedura istruttoria forfettaria/semplificata invece di quella ordinaria, l’art. 1, comma 502-bis, della legge n. 145/2018 richiede, tra l’altro, che l’interessato possieda un reddito non superiore ad un determinato importo. Dove trovo questo importo? Se l’interessato:
- ha presentato il modello “730”, occorre considerare il rigo 11 del prospetto riepilogativo (“reddito complessivo”);
- ha presentato il modello Persone Fisiche, occorre considerare la casella 5 del riquadro RN1;
- non era tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi e pertanto possiede unicamente la Certificazione Unica, occorre considerare la somma degli importi indicati nelle caselle 1, 2, 3, 4 e 5 del riquadro “redditi”, maggiorati del reddito – laddove esistente – derivante dall’abitazione principale del contribuente (che non compare nella Certificazione Unica ma è un dato conosciuto dalle Agenzie fiscali e verificabile dalla Consap in sede istruttoria).
Attenzione: se l’istante dispone della Certificazione Unica ma ha anche presentato la dichiarazione dei redditi (730 o Persone Fisiche), occorre considerare l’importo indicato nella dichiarazione dei redditi (perché comprensivo dell’eventuale reddito da abitazione principale). L’istante che, per accedere alla procedura forfettaria, dichiarasse di aver percepito un reddito inferiore a 35.000 euro come attestato nella Certificazione Unica, omettendo dolosamente di maggiorarlo del reddito da abitazione principale che, se sommato al precedente, comporterebbe il superamento del predetto valore di 35.000 euro, si esporrebbe a sanzioni di carattere penale per falso.
* Ai fini del reddito IRPEF, debbo considerare il reddito imponibile (colonna 14 del prospetto di liquidazione del mod. 730/18) ovvero il reddito complessivo (colonna 11 del prospetto di liquidazione)?
Per poter avere accesso alla procedura forfettaria, devo considerare solo il valore del reddito complessivo ai fini IRPEF, che deve essere inferiore a 35,000 mentre non devo prendere in considerazione il reddito imponibile.
* Come posso documentare che la consistenza del patrimonio mobiliare del risparmiatore al 31.12.2018 era inferiore a 100.000,00 euro, o che il reddito complessivo dell'avente diritto ai fini IRPEF nell'anno 2018 è stato inferiore a 35.000 euro?
Il Reddito inferiore ad € 35.000 può essere documentato tramite dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del Decreto n.445 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000; mentre la consistenza del patrimonio mobiliare tramite la Dichiarazione Sostitutiva Unica e l'Attestazione ISEE.
* Alla domanda devono essere allegati documenti da autenticare?
No, salvo che in un caso: in seguito alla delibera della commissione tecnica, né le dichiarazioni sostitutive da rendere per la presentazione dell'istanza, né l'eventuale delega o procura speciale di rappresentanza alla presentazione dell'istanza richiedono l'autentica della firma, salvo che l'avente diritto abbia conferito una procura speciale notarile (nel qual caso la sottoscrizione dovrà essere autenticata dal notaio).
*L'indennizzo del FIR prevede costi, oneri od interessi?
NO: l'indennizzo sarà erogato senza oneri, costi e interessi. L'indennizzo sarà calcolato sul costo d'acquisto comprensivo di oneri fiscali, e sarà erogato al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazioni con le banche poste in liquidazione nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento oltre che del differenziale cedole percepite rispetto ai titoli di Stato di durata equivalente.
Per richieste di assistenza, contattare lo sportello Lega Consumatori allo 042256340 il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 e il giovedì mattina dalle 8.30 alle 12.30.