Modello 730/2019: detrazioni anche per il trasporto pubblico
Le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, a partire dal 2018, possono beneficiare (nuovamente) della detrazione Irpef del 19%. Diciamo nuovamente perché una detrazione analoga era stata già introdotta dalla Legge Finanziaria 2008 per lo stesso anno d’imposta 2008, poi prorogata anche per l’anno 2009.
Ora invece a stabilire il ritorno della detrazione è stata la Legge di Bilancio 2018 che con l’aggiunta della lettera i-decies) all’art.15, comma 1 del TUIR, ha precisato appunto che sono detraibili le spese “sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro”.
Dunque le spese per gli abbonamenti ai trasporti pubblici saranno detraibili a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2019 in riferimento ai redditi 2018. In parole povere i titolari di abbonamenti (ri)cominceranno da quest’anno a detrarre le spese dell’anno precedente. Visto allora che già nel biennio 2008-2009 lo stesso beneficio fiscale aveva fatto la sua apparizione – salvo poi cadere nel dimenticatoio dal 2010 – è possibile rifarsi ai chiarimenti forniti a suo tempo dall’AdE con le due circolari 19/E/2008 e 21/E/2010.
In linea generale la detrazione è riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali ad esempio studenti, lavoratori, pensionati, e spetta nella misura canonica del 19% per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso, per un importo complessivo non superiore a 250 euro.
- il limite massimo di 250 euro va inteso come importo cumulativo, speso cioè dal contribuente per l’abbonamento proprio e/o dei familiari a carico;
- al tempo stesso l’importo di 250 euro costituisce anche il limite massimo di spesa detraibile per ogni singolo abbonato; facciamo il caso dei genitori che sostengano insieme la spesa di 400 euro per l’abbonamento del figlio a carico: così facendo l’ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non potrà comunque superare la soglia dei 250 euro.
Anche sul concetto di abbonamento la circolare 19/E/2008 ci viene in aiuto chiarendo che va inteso come “un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato”.
Ciò significa che tutte le altre spese (non equiparabili a veri e propri abbonamenti) che implichino un utilizzo episodico/saltuario del mezzo di trasporto pubblico, restano escluse a priori dalla detrazione, chiaro segno che il legislatore ha inteso premiare i soggetti pendolari che si servono quotidianamente del trasporto pubblico per recarsi presso il luogo di studio e di lavoro. Non possono quindi beneficiare dello sgravio quei titoli di viaggio che abbiano una durata oraria anche se superiore a quella giornaliera (ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore o le cosiddette “carte trasporto integrate” inclusive di servizi extra al di fuori del mero trasporto pubblico).
Quanto invece ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale si intendono “quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici”. Come sempre quando si parla di detrazioni, un aspetto sostanziale da tenere in conto è la documentazione attestante la spesa. “Innanzitutto il contribuente è tenuto a conservare il titolo di viaggio”, spiega l’AdE nella citata Circolare 19/2018. “I biglietti di trasporto – prosegue – assolvono la funzione dello scontrino fiscale”.
Inoltre il biglietto di trasporto deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:
- ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logo distintivo dell'impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
- descrizione delle caratteristiche del trasporto;
- ammontare dei corrispettivi dovuti;
- numero progressivo;
- data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.
- Ovviamente, come di consueto, la detrazione funziona secondo il cosiddetto criterio di cassa, quindi in relazione alle spese effettuate nell’anno precedente, anche se la validità dell’abbonamento dovesse scadere nel periodo d’imposta successivo (es. abbonamento con validità dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019).
Fonte: cafacli.it
Le altre novità
Segnaliamo anche le seguenti detrazioni e deduzioni.
Università private: la detrazione è sempre la stessa
Semplice copia-incolla sulla detrazione universitaria. Per il Modello730/2019 non cambiano infatti, rispetto al 2018, gli importi massimi di spesa detraibili in riferimento alla frequentazione dei corsi di laurea impartiti dalle università private. A confermarli in blocco è stato il Decreto MIUR del 28 dicembre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2019. Come di consueto non vi è un unico massimale di spesa, ma ve ne sono diversi a seconda dell’area geografica dell’ateneo e della macro-area disciplinare nella quale si colloca il singolo corso di insegnamenti frequentato dallo studente. Continua a leggere su www.cafacli.it.
Deduzione erogazioni liberali a favore delle Onlus, Odv e Aps
il Codice del terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura e sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19 per cento
E' possibile detrarre dall’Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro; le spese per assicurazione contro eventi calamitosi; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.
Detrazione per erogazioni liberali a favore delle Onlus, Odv e Aps
E' possibile detrarre il 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’aliquota di detrazione è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.
Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso
E' innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione.
Sistemazione a verde
E' possibile portare in detrazione dall’Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico
Sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65 per cento o con aliquote dell’80 o dell’85 per cento.
Tassazione Rita
Da quest’anno il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.
Deduzione premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici
Adecorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare.
Ristrutturazioni
Dal 21 novembre 2018, per alcuni interventi, va effettuata la comunicazione all’Enea.
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