Un anziano infermo, che non riesce più a gestire le quotidiane faccende burocratiche, come pagare le bollette e gestire la pensione.
Oppure un disabile, che non può sbrigare le pratiche che riguardano la sua invalidità. O, ancora, una persona alcolista, tossicodipendente o colpita da ictus che non è in grado di amministrare la propria attività. Ma anche un malato terminale, che vuole affidare a una persona di fiducia le scelte sulle sue cure mediche.
Sono tutte situazioni in cui l’Amministratore di Sostegno (AdS) può rappresentare uno strumento di tutela e di aiuto, agendo in sostituzione o in affiancamento alla persona più debole e avendo cura di tutelare i suoi interessi negli aspetti della vita quotidiana, economici, di salute, nel rapporto con gli enti pubblici e privati.
Il ritiro della pensione, la dichiarazione dei redditi, la gestione del conto corrente, l’assunzione di una badante, le prestazioni con il consenso informato, sono solo alcune delle azioni più frequenti per cui si può pensare alla nomina di un AdS.
L’Amministratore di Sostegno permette di garantire assistenza alle persone prive - in tutto o anche solo in parte - della propria autonomia senza comportare limitazioni della loro capacità di agire.
Cura e tutela ma anche riconoscimento di dignità
di Matteo Bosa, avvocato del Foro di Treviso
Quando una persona si trova impossibilitata a provvedere pienamente ai propri interessi a causa di un problema fisico o psichico, il Tribunale può nominare un Amministratore di Sostegno, che è il più delle volte un familiare e che agirà in sostituzione o in affiancamento della persona più debole, avendo cura di tutelarne appieno gli interessi, in tutti gli aspetti della vita quotidiana.
Non parliamo solo degli aspetti economici, ma anche di quelli che riguardano la sfera della salute, di tutte le situazioni in cui è necessario rapportarsi con le istituzioni pubbliche e private.
Questa possibilità, prevista dalla legge, è particolarmente innovativa, perché per la prima volta (a differenza di quanto accadeva in passato con la figura del “tutore”) chi svolge l’incarico di Amministratore di Sostegno deve rispettare e attenersi ai desideri e alle personali aspirazioni del beneficiario, il quale (si badi bene) mantiene intatte la propria capacità e la propria autonomia per tutte le azioni che è ritenuto in grado di compiere da solo.
Anche per questo l’Amministratore di Sostegno viene spesso definito come una sorta di “abito su misura” per il soggetto debole, poiché consente, caso per caso, di modulare i compiti dell’Amministratore, a seconda delle specifiche esigenze del beneficiario, al quale è lasciata la piena dignità di essere libero di continuare a svolgere tutte le azioni ritenute alla sua portata
Una possibilità per gli anziani non autosufficienti
Questo istituto può trovare applicazione nelle situazioni più disparate, in tutti i casi in cui una persona sia in difficoltà nel badare a se stessa autonomamente.
Non parliamo quindi, soltanto, di portatori di handicap fisici o psichici rilevanti, ma anche di tossicodipendenti ed alcolisti incapaci di provvedere a se stessi, anziani non autosufficienti e ogni altra persona che, anche a seguito di malattie (es. ictus, alzheimer, stato di coma), si ritrovi ad avere bisogno di un qualche tipo di supporto.
L’Amministratore di Sostegno può essere utilizzato per compiere gli atti di gestione del patrimonio della persona in difficoltà (es. ritiro della pensione, presentazione della denuncia dei redditi, gestione del conto corrente, proposizione di azioni giudiziarie, assunzione di badante), ma anche per prendere decisioni a livello sanitario o terapeutico (es. prestazione del consenso informato). Si tratta in sostanza di uno strumento con cui è possibile superare i condizionamenti e i limiti alla libera espressione dell’autonomia del beneficiario, della cui volontà l’Amministratore dovrà peraltro sempre tenere conto.
Un iter burocratico piuttosto semplice
Dopo una iniziale diffidenza, questo istituto sta avendo sempre più diffusione, in quanto rappresenta il modo più semplice e comodo per provvedere ai bisogni delle persone cosiddette “deboli”.
La nomina dell’Amministratore di Sostegno prevede un procedimento particolarmente semplice, proprio per consentire a chiunque di accedere a questo servizio: è sufficiente infatti presentare, presso la Cancelleria del giudice tutelare del Tribunale competente, un ricorso contenente le generalità dell’interessato e dei suoi familiari, indicando quali bisogni e situazioni hanno portato a richiedere la nomina dell’Amministratore di Sostegno.
Il giudice, quindi, valutata la specifica situazione, provvederà a designare la persona ritenuta più adatta (nella maggior parte dei casi è il familiare più stretto), ed emanerà un decreto in cui saranno indicati i compiti dell’Amministratore.
Dal decreto risulteranno quali azioni il beneficiario potrà continuare a svolgere autonomamente e quali azioni dovranno invece essere compiute con l’aiuto dell’Amministratore, che dovrà (annualmente) presentare il rendiconto periodico della situazione personale e patrimoniale dell’amministrato.