Imu Tasi 2018, in corsa verso l'acconto del 18 giugno
Mancano pochi giorni al versamento dell'acconto Imu Tasi 2018 che quest'anno slitterà al 18 giugno, essendo il 16 un sabato. Restano sostanzialmente invariate le regole dall'anno scorso. Dell’accoppiata Imu-Tasi va messa principalmente in rilievo l’esenzione a favore delle abitazioni principali, che – lo ricordiamo – sono quelle dove il possessore e la sua famiglia hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora fisica. Fanno però eccezione le dimore di lusso accatastate in A1, A8 e A9, che continueranno a pagare entrambi i tributi (godendo comunque della detrazione fissa pari a 200 euro, com’era un tempo per tutte le abitazioni principali assoggettate all’Imu di Monti).
Questo comporta automaticamente una cosa: non essendo dovute le imposte, niente più rompicapi né dubbi sulle detrazioni (ricorderete infatti che nel 2015, con le abitazioni principali soggette alla sola Tasi e non all’Imu, i Comuni non avrebbero concesso detrazioni se non quando fossero ricorsi al balzello dello 0,8 per mille in più). L’abolizione si applica inoltre all’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio. Se allora 2+2 fa 4, è altrettanto automatico che nemmeno gli occupanti (inquilini o comodatari) dovranno più sborsare un centesimo con la loro mini-quota di Tasi, fermo restando che abbiano comunque adibito l’immobile a loro abitazione (risiedendovi e dimorandovi).
D’altro canto Imu e Tasi sono sempre vive e vegete per tutti gli altri immobili, locati o meno, anche se con delle “variazioni” su tema. Una su tutte, l’agevolazione sugli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, che si traduce in pratica in uno sconto al 50% sulla base imponibile soggetta a imposta (sia ai fini Imu che ai fini Tasi). Ad agevolare il calcolo c’è poi lo sconto del 25% – questa volta applicato direttamente sulle imposte – riservato agli immobili affittati a canone concordato. Torniamo invece sulle case occupate da inquilini o comodatari.
Assodato che la quota occupante della Tasi (dal 10 al 30 per cento) non è dovuta se l’occupante stesso utilizza l’immobile come propria abitazione (vista appunto l’esenzione), ciò non andrà a discapito del possessore, nel senso che il possessore verserà comunque una Tasi compresa tra il 70 e il 90 per cento del tributo complessivo. Se poi l’occupante non avrà stabilito lì la propria residenza-dimora, il versamento del tributo si completerà con la sua quota, altrimenti resterà solo la quota maggioritaria a carico del titolare.
Un aspetto, infine, che certamente mette sul chi va là i possessori di seconde o terze case sono le aliquote e le maggiorazioni deliberate dal Comune. C’è infatti il timore (legittimo) che l’esenzione introdotta sulle abitazioni principali possa avere ripercussioni sul rincaro degli altri prelievi. In realtà non è così, dal momento che prosegue, anche nel 2018, l'espresso divieto fatto ai Comuni già nel 2016, che nell’ottica di un complessivo contenimento della pressione tributaria impedisce in pratica di deliberare nuove maggiorazioni Imu/Tasi tra un anno e l’altro, salvo mantenere quelle già in essere per l’anno precedente. Ciò significa che non potranno esserci ulteriori aumenti di aliquote rispetto ai livelli già applicati nel 2015 ed eventualmente mantenuti nel 2016.
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A cura di Luca Napolitano. Fonte: mycaf.it