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Bonus potenziato: aumenta la platea degli 80 euro

    Bonus potenziato: aumenta la platea degli 80 euro

    Da quest’anno il bonus renziano da 80 euro, che la Finanziaria di tre anni fa rese strutturale, cioè duraturo nel tempo, avrà margini di manovra un po’ più ampi. L’ultima Legge di Bilancio ha infatti innalzato a 24.600 euro (rispetto ai vecchi 24.000) la soglia di reddito entro la quale sarà possibile godere degli 80 euro pieni, avanzando di conseguenza a 26.600 euro (rispetto ai precedenti 26.000) il “confine” di applicazione complessiva del beneficio che, "scavallati" i 24.600 euro, non verrà azzerato ma andrà appunto decrescendo gradualmente fino alla soglia dei 26.600 euro.

    Aumentano insomma i destinatari che potranno contare su una busta paga un po’ più sostanziosa a fine mese. Questi vanno in primis individuati tra i lavoratori dipendenti o tra i soggetti che durante l’anno percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente. Ne sono quindi esclusi i redditi da pensione. Rientrano invece:

    • i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative
    • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità
    • le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale
    • i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
    • le remunerazioni ai sacerdoti
    • i compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

    Anche coloro che sono provvisti di un datore di lavoro che non ricopre il ruolo di sostituto d’imposta (cioè che non è tenuto a effettuare le trattenute Irpef in busta paga), vedi ad esempio colf e badanti, possono comunque godere del bonus chiedendolo a posteriori nella dichirazione dei redditi (Caf Acli è disponibile con le sue sedi territoriali o col servizio Il730Online). Non ne sono nemmeno esclusi i cassaintegrati e i percettori di mobilità e disoccupazione. Anch’essi, infatti, sono percettori di “busta paga” soggetta a ritenuta.

    Ripercorriamo allora gli aspetti salienti del beneficio. Come si ricorderà è stato introdotto col Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (articolo 1), in materia di “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, con la finalità – spiegava l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 8/E 2014 –, “di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro”, riconoscendo “un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti”.

    Nella sostanza il bonus corrisponde a un innalzamento della detrazione sul lavoro dipendente, e nel concreto si traduce in questo credito da 80 euro al mese, che però può decrescere a seconda del reddito conseguito annualmente. Fra l’altro il meccanismo prevede che l’erogazione sia parametrata al periodo di lavoro effettivo, ovverosia per godere degli 80 euro pieni, non basta che la propria soglia di reddito rispetti i requisiti summenzionati, ma che il rapporto di lavoro perduri per tutti e 12 i mesi. In pratica, portando a casa un reddito pari a 20.000 euro, quindi perfettamente compreso entro i 24.600 euro, ma avendo lavorato soltanto per sei mesi, il bonus subirà comunque un abbassamento rispetto ai canonici 80 euro.

    Nel concreto, quindi: fino agli 8.000 euro annui, ovvero entro la soglia di esenzione fiscale dove non è prevista imposizione, il bonus è inapplicabile. Non potrebbe essere altrimenti, essendo il bonus una maggiorazione di detrazione. E le detrazioni, appunto, sussistono quando c’è un’imposta. Per coloro, invece, che si attestano fra gli 8.001 e i 24.600 euro annui, e che hanno un rapporto di lavoro non inferiore a 12 mesi, il bonus viene applicato nella sua formula piena, vale a dire 960 euro complessivi suddivisi in 12 tranches mensili da 80 euro l’una. Dopodiché c’è la terza fascia compresa tra i 24.601 e i 26.600 euro annui, entro la quale il bonus viene sì applicato, ma, come accennavamo, in misura decrescente fino al totale azzeramento sulla soglia dei 26.601 euro.

    Sull’aspetto reddituale, però, è necessario essere chiari. Vi sono infatti due requisiti senza i quali il bonus non può essere riconosciuto. E cioè:

    • è necessaria la presenza, nel corso dell’anno, di almeno un reddito da lavoro dipendente o assimilato, come quelli che abbiamo sopra elencato;
    • ma soprattutto l’imposta lorda sulla somma dei redditi da lavoro dipendente o assimilato deve essere superiore all’ammontare della detrazione spettante su di essi: deve, cioè, risultare superiore alla detrazione da lavoro dipendente.

    Dal secondo punto deduciamo allora che al netto degli eventuali altri redditi che possono di fatto concorrere al calcolo del reddito complessivo ai fini del bonus (vedi ad esempio le prestazioni da lavoro autonomo occasionale o il reddito da locazione), è comunque necessario che il solo reddito da lavoro dipendente o assimilato sia superiore a 8.000 euro. In altre parole non è sufficiente essere titolari dei redditi "agevolabili" sopra indicati, ma occorre anche avere un'Irpef lorda - determinata su questi stessi redditi - di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti, e ciò è possibile solo quando il reddito da lavoro dipendente o assimilato varca la soglia degli 8.000 euro annui. Semplificando: un’eventuale incapienza scaturita dalle detrazioni da lavoro dipendente penalizzerebbe il contribuente. Vengono cioè esclusi dal bonus quei contribuenti la cui imposta lorda risulti inferiore alle detrazioni da lavoro dipendente; viceversa qualora l’imposta lorda fosse azzerata da altre detrazioni - vedi ad esempio quelle per i familiari a carico - il bonus verrebbe comunque applicato.

    Fonte: mycaf.it
    A cura di Luca Napolitano

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