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Assegno unico per figlio: le ultime novità

    Assegno unico per figlio: le ultime novità

    Con l’intento di offrire una immediata risposta alle esigenze di sostegno della natalità e genitorialità, il Governo ha ritenuto utile introdurre una “misura ponte” transitoria, operativa e in vigore già dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, destinata ad accompagnare lavoratori e cittadini verso il successivo varo dell’ assegno unico e universale (per il quale si ipotizzerebbe quindi una data di partenza fissata al 1° gennaio 2022).

    Si tratta dell’assegno temporaneo per figli minori introdotto dal DL n. 79 del 8 giugno 2021, che nel periodo transitorio che precede l’operatività dell’assegno unico e universale si affiancherà alle restanti prestazioni a tutela della genitorialità che rimarranno pertanto temporaneamente ancora in vigore. Per l’Assegno al nucleo familiare (ANF), nel medesimo periodo transitorio che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, viene altresì prevista una maggiorazione dei relativi importi per nuclei con figli.

    In attesa delle circolari illustrative ed operative che saranno emanate dall’Inps, vediamo di seguito gli aspetti salienti della nuova misura.

    PLATEA SOGGETTI DESTINATARI

    Il nuovo assegno temporaneo per i figli minori, operativo a decorrere dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, è indirizzato a tutti i nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF).

    Si tratta quindi di circa 1.800.000 nuclei familiari in cui non siano presenti soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

    • lavoratori dipendenti pubblici e privati in attività (compresi gli apprendisti, le collaboratrici domestiche, i lavoratori a domicilio e i soci di cooperative) e assimilati (ad esempio i lavoratori socialmente utili);
    • lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali;
    • titolari di prestazioni a sostegno del reddito, quali la disoccupazione NASpI, la cassa integrazione, la malattia, la maternità;
    • titolari di pensioni liquidate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS o dai regimi sostitutivi ed esclusivi dell’Ago (fondi speciali gestiti dall’Inps, gestioni ex Enpals, ex Inpdap, ex Ipost, Ferrovie, ecc.) e titolari di trattamento pensionistico di categoria “PSO” (assegni vitalizi già erogati dall’Enpas, dall’Istituto Postelegrafonici e dall’Inadel);
    • lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS (collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali con reddito imponibile annuo superiore a 5.000 euro e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata).

    Tra i nuclei familiari che non hanno diritto all’ANF, e nei confronti dei quali troverà quindi applicazione il nuovo assegno temporaneo, dovrebbero rientrare anche quelli in cui vi siano soggetti potenzialmente destinatari dell’ANF, ma che poi in concreto non ne usufruiscono per superamento dei limiti reddituali di legge oppure per il non raggiungimento della soglia del 70% di reddito da lavoro dipendente in rapporto al reddito complessivo. Questo aspetto dovrà comunque formare oggetto di chiarimento da parte dell’Inps.

    Di certo, i nuclei familiari aventi diritto all’ANF, ancorché non richiesto e non beneficiato, sono esclusi dall’assegno temporaneo. Così come saranno invece ricompresi i nuclei in cui siano presenti soltanto soggetti inoccupati o, nel rispetto delle soglie ISEE di legge, soltanto soggetti iscritti alle Gestioni speciali Inps ART/COM/CDCM.

    REQUISITI E CONDIZIONI

    L’Assegno temporaneo, erogabile su base mensile, è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il nucleo familiare sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

    a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:

    • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
    • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia” (sul significato e portata di questa condizione attendiamo i chiarimenti dell’Inps);
    • essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
    • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

    b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di ISEE minorenni in corso di validità, con un valore non superiore a 50 mila euro (vedi tabella di cui all’allegato 1 al DL 79/2021).

    MISURA PRESTAZIONE

    L’importo mensile dell’assegno temporaneo erogabile per ciascun figlio minore a carico è determinato in base al numero di figli presenti nel nucleo familiare (fino a 2 figli minori, oppure da 3 figli minori in su) e al livello del valore ISEE minorenni raggiunto dal nucleo familiare stesso.

    Livelli di ISEE crescenti comportano ovviamente un assegno mensile d’importo inferiore, e nuclei familiari con almeno tre figli minori sono destinatari di un importo mensile più elevato. Ovviamente, la presenza di figli maggiorenni, nel rispetto dei livelli ISEE di legge, non è ostativa alla concessione del beneficio.

    In allegato la tabella con i livelli ISEE minorenni e i corrispondenti importi mensili di assegno temporaneo.

    Gli importi di assegno temporaneo sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità. L’Inps chiarirà il concetto di disabilità applicabile alla fattispecie.

    DOMANDA E DECORRENZA

    La domanda di assegno temporaneo per figli minori deve essere presentata in modalità telematica all’Inps.

    La norma prevede espressamente che la domanda possa essere presentata direttamente dagli interessati o per il tramite degli Istituti di Patronato, “secondo le modalità indicate dall’INPS”.

    Il termine di presentazione della domanda è fissato al 30 giugno 2021, ma per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 vengono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Per domande presentate a partire da ottobre 2021 la decorrenza del beneficio è fissata dal mese di presentazione della domanda stessa.

    L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

    L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

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    Una famiglia deve avere una casa dove abitare, una fabbrica dove lavorare, una scuola dove crescere i figli, un ospedale dove curarsi e una chiesa dove pregare il proprio Dio

    Giorgio La Pira