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Voucher settore turistico: diritto al rimborso

    Voucher settore turistico: diritto al rimborso

    Voucher nel settore turistico, i viaggiatori devono mantenere il diritto al rimborso. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato segnalazione a Parlamento e Governo

    Il decreto legge Cura Italia (n.18 del 17.03.2020) ha introdotto la possibilità per gli operatori del settore turistico di emettere un voucher, in sostituzione del rimborso, qualora il viaggio o soggiorno sia stato cancellato per circostanze eccezionali connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19. La recente normativa rimette la scelta tra rimborso e voucher all’operatore e non prevede la necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore.

    I regolamenti dell’Unione Europea sui diritti dei passeggeri, invece, stabiliscono che l’emissione di un buono sia possibile, purchè solo previa accettazione da parte del passeggero.

    Lo scorso 13.05.2020, la Commissione europea ha emanato una “raccomandazione” agli Stati membri relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19. La Commissione ritiene legittimo che gli operatori risarciscano il consumatore che non ha potuto usufruire del servizio rilasciando un voucher, al posto del rimborso in denaro, però rileva che la normativa europea richiede il consenso del consumatore.

    Secondo la Commissione “Le numerose cancellazioni dovute alla pandemia di Covid-19 hanno portato ad una situazione di flusso di cassa e di entrate insostenibile per i settori dei trasporti e dei viaggi” e pertanto evidenzia l’utilità del rilascio di voucher al fine di ridurre il rischio di insolvenza degli operatori, che comporterebbe l’assenza totale di rimborsi per i consumatori.

    La Commissione raccomanda che i buoni abbiano un periodo minimo di validità di 12 mesi e che se la validità dei voucher è superiore a 12 mesi, i passeggeri e i viaggiatori dovrebbero avere il diritto di chiedere il rimborso in denaro entro 12 mesi della data di emissione.

    Sulla questione si è anche espressa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con  una segnalazione inviata il 28.05.2020 al Parlamento e al Governo sulla necessità di rivedere l’articolo 88 bis del decreto Cura Italia, ritenendolo in contrasto con la normativa comunitaria sui pacchetti turistici.

    Secondo l’Autorità, in un’ottica di contemperamento tra i diritti dei consumatori e l’esigenza di far fronte alla situazione di crisi dei professionisti del settore turistico, i voucher potrebbero prevedere garanzie e strumenti volti a renderli più appetibili ed affidabili, tra i quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso.

    L’Autorità ha infine rappresentato che, a fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea, interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti.

    Si attende quindi la decisione del Parlamento, che in sede di conversione del decreto “Rilancio” ed in ottemperanza all’invito dell’AGCM, potrebbe modificare l’articolo 88 bis.

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    Giorgio La Pira