Tempo di ferie anche per i lavoratori domestici
E’ arrivata l’estate e con essa le ferie tanto attese per molti lavoratori.
Anche i lavoratori domestici sia colf che assistenti familiari (badanti) hanno diritto a godere di un periodo di ferie.
Il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro domestico approfondisce il tema all’art. 18.
Uno dei primi aspetti che ci evidenzia il CCNL è che il datore di lavoro (famiglia) compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, salvo accordo diverso tra le parti, nel periodo tra giugno e settembre di ogni anno.
Per tutti i contratti domestici, sia quelli che prevedono la convivenza che per quelli ad ore, indipendentemente dall’orario di lavoro, sono previste 4 settimane e due giorni di ferie annuali (1 mese). Le ferie sono retribuite con la normale paga prevista dal contratto firmato e sottoscritto da ogni singolo lavoratore.
I lavoratori conviventi che non alloggiano presso il datore di lavoro durante il periodo di ferie avranno diritto all’indennità di vitto e alloggio per ogni giorno di ferie goduto pari a 5,61 euro. Per cui risulta che una assistente familiare convivente nel mese di ferie percepisce circa 150 euro in più rispetto agli altri mesi.
I periodi di ferie devono avere un carattere continuativo così da permettere il recupero psicofisico dei lavoratori e devono essere goduti per almeno due settimane nell’anno di maturazione. I restanti giorni vanno goduti entro i 18 mesi successivi.
L’unica eccezione prevista dal CCNL riguarda i lavoratori stranieri che possono accumulare le ferie di un biennio per potersi poi recare nei luoghi di origine per due mesi continuativi.
I periodi di ferie si concordano con i datori di lavoro, non sono decisi esclusivamente dai lavoratori.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non si possono indennizzare economicamente senza essere state godute.
Alla chiusura di un contratto le ferie maturate e non godute da un lavoratore saranno pagate nell’ultimo prospetto paga di chiusura contratto.
Le ferie non possono essere godute durante i periodi di preavviso e di licenziamento e nemmeno durante i periodi di malattia o di infortunio.
Succede spesso che i lavoratori chiedano di poter assentarsi dal posto di lavoro per un periodo superiore al periodo di ferie maturato. In questo caso sarà il datore di lavoro a concedere o meno la possibilità di assenza più lunga. L’assenza oltre le ferie non è retribuita.
La richiesta di assenza ulteriore il periodo di ferie è necessario sia formulata per iscritto perché coinvolge anche la contribuzione da versare all’Inps.